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Istituto Comprensivo "G. Boccati" - Camerino | |
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Regolamento Gite Scarica in formato WORD: Scarica PREMESSA Nella scuola dell'autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le opportunità formative degli studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto diretto con diversi aspetti della realtà sociale, culturale, civile, economica, ambientale e naturale del territorio in cui la scuola si trova ad operare, della propria regione, del proprio e di altri Paesi. In questa luce le visite guidate, i viaggi di istruzione e ogni altro scambio culturale costituiscono una concreta occasione di ampliamento dell'orizzonte formativo e di inte-grazione della normale attività svolta in ambito scolastico, assumendo in tal modo una significativa valenza didattica. Per questo devono essere programmate con cura e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. L'abbinamento di più classi, in occasione delle uscite, oltre all'abbattimento dei costi a carico delle famiglie, rappresenta un'importante opportunità per favorire la socia-lizzazione e un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo-classe. L'individuazione di una docente "Referente" , con il compito di coordinamento delle procedure organizzative, la costituzione di una "Commissione visite guidate e viaggi di istruzione", unitamente alla disponibilità del personale di segreteria concorrono ad una organizzazione delle uscite più razionale ed accurata. In base alla loro tipologia le uscite si distinguono in: Ø Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni culturali o concorsi; Ø Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzate all'acquisizione di esperienze specifiche. Vi rientrano le visite ad aziende, laboratori, unità produttive, mostre, esibizioni artistiche … Ø Viaggi connessi ad attività sportive: partecipazione a giochi organizzati per le scuole, settimane bianche … Ø Visite guidate: musei, monumenti, gallerie, scavi di antichità, parchi naturali, località di interesse storico-artistico … Ai soli fini organizzativi, da qui in avanti, distingueremo tutte le uscite in due categorie: a) Viaggi di Istruzione: tutte le uscite al di fuori del territorio comunale e che per la loro realizzazione si richiedono un orario superiore a quello normale di servizio (un'intera o più giornate) e un costo a carico delle famiglie per l'uso di mezzi di trasporto privati . b) Visite guidate: tutte le uscite che possono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale e/o territori limitrofi e del normale orario di servizio e con gli scuolabus a costo zero. VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 1 Commissione: "Visite guidate e viaggi di istruzione" 1. La Commissione "Visite guidate e viaggi di istruzione" è composta dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione Strumentale A3, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da due genitori nominati dal Consiglio di Istituto. 2. La Commissione ha principalmente il compito di: Ø richiedere almeno tre preventivi a ditte diverse di trasporti; Ø predisporre un preventivo di massima delle spese; Ø prendere i necessari contatti, con la collaborazione dell'Agenzia scelta, con le guide, i responsabili dei musei, delle località archeologiche, delle Istituzioni, … da visitare; Ø verificare se l'onere di spesa è compatibile con le risorse che di anno in anno possono essere dedicate a queste voci, in relazione ai criteri fissati dal Consi-glio di Istituto. 3. Per consentire la realizzazione di quante più iniziative possibili, la Commissione mette in atto tutte quelle strategie organizzative che possono concorrere a limitare al massimo la dispersione di risorse umane ed economiche. A tal fine, su richiesta dei colleghi indicati dai Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione quali accompagnatori, la Commissione fornisce tutte le informazioni che sono in suo possesso, sia per quanto riguarda le esperienze precedenti, sia per quanto riguarda le offerte delle Agenzie di Viaggi pervenute all'Istituto. Art. 2 Destinatari 1. I viaggi di istruzione e le visite guidate, organizzati secondo i criteri rispondenti all'età degli alunni di ogni singolo ordine di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria), si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, pertanto sono rivolti a tutti gli allievi dell'Istituto Comprensivo "G. Boccati" di Camerino (Bolognola, Fiastra e Muccia). 2. Se si prevedono assenze è assolutamente necessario verificare che il numero dei par-tecipanti non scenda al di sotto dei due terzi degli alunni della classe interessata. 3. Gli alunni che non partecipano sono tenuti alla frequenza delle lezioni; saranno seguiti da insegnanti in servizio, liberi da impegni, o inseriti nelle classi/sezioni del plesso. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza. Art. 3 Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 1. Per quanto concerne la durata viene stabilito: a) Scuola dell'Infanzia: gli spostamenti devono avvenire in territorio comunale. Solo in casi del tutto eccezionali, il Dirigente Scolastico, raccolto il consenso scritto dei genitori, può autorizzare uscite intercomunali da effettuarsi comunque sempre nel corso della mattinata; b) Scuola Primaria: gli spostamenti degli alunni del primo ciclo avverranno nell'ambito della provincia, mentre per il secondo ciclo l'ambito è allargato all'intera regione. Per le classi del secondo ciclo, è possibile, tuttavia, con adeguata programmazione e per il valore delle finalità e degli obiettivi educativo-didattici, effettuare visite guidate o viaggi, per una durata massima di due giorni, oltre i confini regionali; c) Scuola Secondaria di I° grado: gli spostamenti avvengono nel modo seguente: 1. le classi prime possono effettuare viaggi di due giorni; 2. le classi seconde di tre giorni; 3. le classi terze possono effettuare viaggi di massimo cinque giorni anche nei Paesi dell'Unione Europea. 2. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere scaglionati nell'arco dell'anno scolastico. Si invitano i docenti a richiedere ad agenzie e/o guide la possibilità di rinvio dell'uscita qualora le condizioni ambientali e/o meteorologiche ne potrebbero pregiudicare lo svolgimento. Particolare attenzione va posta al problema della sicu-rezza: Þ sono vietati i viaggi notturni; Þ si raccomanda di evitare, per quanto possibile, la programmazione dei viaggi e delle visite guidate nei periodi di alta stagione e/o nei giorni prefestivi nei luoghi di maggior affluenza turistica o in cui sono previste manifestazioni di carattere nazionale; Þ di non prevedere uscite in coincidenza con altre particolari attività istitu-zionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, incontri con le famiglie) e nell'ultimo mese di scuola. Art. 4 Procedure 1. La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all'Estero, rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli Organi Collegiali, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva . 2. Il Collegio Docenti, prima dell'inizio di ogni anno scolastico,: a) individua gli obiettivi/le finalità della programmazione didattica e delle uscite; b) promuove lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione; c) fissa i criteri generali di partecipazione dei docenti, degli alunni, dei genitori; d) individua alcune località, meta delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 3. I Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione elaborano una preventiva, accurata ed adeguata programmazione didattica e culturale per favorire il reale perseguimento degli obiettivi prefissati. Al rientro da ogni uscita, il comportamento degli alunni e quanto appreso costituiranno oggetto di verifica e di valutazione. 4. Il programma di massima, proposto dal Collegio dei docenti, dovrà essere: a) discusso nei primi Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione; b) presentato ai genitori nelle assemblee convocate, entro Novembre, per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei suddetti consigli o nel corso degli incontri scuola-famiglia, organizzati prima del 15 Dicembre. 5. Trovata la condivisione, il programma viene definito e inserito nel Piano dell'Offerta Formativa. 6. Per esigenze amministrative, il programma delle visite guidate e dei viaggi di istru-zione deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto entro e non oltre il 15 Dicembre. Oltre tale data è consentito, in via del tutto eccezionale, proporre solo uscite di elevato valore formativo, condiviso da tutti gli insegnanti della clas-se interessata e dai rappresentanti dei genitori (Vedi art.1, punto 5 delle procedure delle visite guidate). 7. Il Consiglio d'Istituto: 1. determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle i-niziative; 2. controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie); 3. delibera l'approvazione; 4. stabilisce le modalità di versamento delle quote da parte delle famiglie; 5. assegna l'appalto per tutte le uscite all'Agenzia e alla Ditta trasportatrice che meglio rispondano alle esigenze di servizio e di costo. 8. Il Dirigente Scolastico rilascia la definitiva autorizzazione; nomina i docenti accompagnatori; individua tra di essi il capogruppo il quale, al rientro, dovrà redigere e consegnare al Capo Istituto un dettagliato report sullo svolgimento dell'uscita . 9. Sia per le Visite Guidate, che richiedono un tempo superiore al normale orario di servizio e l'uso di un mezzo di trasporto privato, sia per i Viaggi di Istruzione sono necessari: a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classi; b) i documenti di riconoscimento: Þ TERRITORIO NAZIONALE : …………………….. Þ ESPATRIO : …………………………………… c) il programma analitico del viaggio; d) l'autorizzazione scritta dei due genitori o da chi ne fa le veci (esercita la patria potestà) ; e) la partecipazione di almeno i due terzi degli alunni delle classi interessate; f) la disponibilità degli accompagnatori, pari a uno ogni quindici alunni. Nel caso ci siano alunni diversamente abili si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, o di altra disciplina, per garantire una sorveglianza più adeguata ai bisogni e alle necessità dell'alunno. In casi particolari, il Dirigente valuterà la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori scolastici ; g) la richiesta di almeno tre preventivi di spesa a ditte private, qualora il costo del mezzo di trasporto superi € 500,00. La Commissione "Visite guidate e viaggi di istruzione", dopo esame comparativo delle proposte pervenute, opererà la scelta dell'offerta più vantaggiosa non solo sul piano economico ma anche e soprattutto in riferimento alla garanzia di sicurezza e professionalità dell'Agenzia e della Ditta Trasportatrice, desumibili da esperienze passate. h) Dell'Agenzia deve essere verificato che sia in possesso della licenza di categoria A oppure B; i) Della Ditta trasportatrice dovranno essere acquisite le seguenti garanzie : 1. tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante i requisiti in relazione al mezzo usato, onde verificarne l'affidabilità; 2. la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere; 3. l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori ai 45 minuti ogni 4 ore e 30' di servizio; 10. La partecipazione dei genitori o di altre persone adulte dovrà essere discussa e con-cordata con i rappresentanti di Classe, Interclasse e Sezione e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto. Nei confronti di persone estranee, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, pertanto è richiesta una dichiarazione liberatoria da acquisire prima della partenza; 11. Gli alunni dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento che dovranno tenere appeso al collo. 12. Tutti i partecipanti (alunni e accompagnatori) a visite guidate, viaggi di istruzione e a qualsiasi altra uscita devono essere garantiti da POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI. Art. 5 Gli Alunni: doveri 1. Gli alunni devono: a) conoscere la meta dell'uscita, gli obiettivi che si vogliono perseguire, in quale ambito disciplinare è inserita l'attività e tutto il programma degli spostamenti; b) il giorno della partenza, ritrovarsi puntualmente, all'ora stabilita, nel luogo indicato. Ogni ritardo e/o la sopraggiunta impossibilità a partecipare, per cause gravi sopraggiunte, devono essere tempestivamente comunicate all'insegnante capogruppo, il cui recapito telefonico dovrà essere inserito nel programma da consegnare alle famiglie prima della partenza; c) portare con sé l'equipaggiamento - adeguato ai rigori del clima delle località meta del viaggio, delle attività da svolgere, … - indicato dagli insegnanti; d) rispettare gli ordini e le indicazioni dell'insegnante capogruppo e/o degli accompagnatori, sempre: Ø PULLMAN Þ La sistemazione in pullman è libera, solo in caso di necessità (mal d'auto, …) il capogruppo può procedere ad una diversa sistemazione; Þ Prima della partenza, il capogruppo dovrà fare l'appello. Tale operazione dovrà essere ripetuta - sempre - ad ogni sosta. Durante tale operazione gli alunni devono stare in silenzio e rispondere "presente" solo quando sono chiamati. Se si dovesse notare l'assenza di un compagno si deve subito av-visare il docente accompagnatore o il capogruppo; Þ Durante il viaggio, gli alunni sono liberi di cantare, di giocare, di leggere, …. , ma devono, obbligatoriamente, rimanere seduti, meglio se al proprio posto; Þ Ad ogni sosta, devono soddisfare i propri naturali bisogni, ristorarsi e pre-pararsi ad affrontare un altro lungo tratto del viaggio in pullman senza soste (non sempre è possibile fermarsi con immediatezza, soprattutto in auto-strada); Ø ALBERGO Þ È bene ricordare che in albergo non si è soli e che ci sono altri ospiti, di ogni età e con bisogni diversi che vanno rispettati. In una società civile, il rispetto degli altri è un valore fondamentale. Þ All'arrivo in albergo si attende, in silenzio, di essere chiamati; Þ Ricevuto il numero e la chiave, insieme ai compagni, si raggiunge la camera assegnata senza fare confusione; Þ Per prima cosa va fatto un accurato sopralluogo per verificare eventuali guasti alle suppellettili, agli accessori dei bagni, … Se si notano rotture si deve subito avvisare il docente accompagnatore. Poi si procede alla sistemazione delle proprie cose, ci si lava (dopo un viaggio di molte ore sarebbe bene fare anche la doccia senza allagare il bagno) e all'ora stabilita si raggiunge la sala ristorante. Il rispetto delle norme di buona educazione e del galateo, in questi luoghi, è assolutamente obbligatorio; Þ Finito di mangiare ci si ritrova nella Hall e insieme al docente accompa-gnatore si stabilisce cosa fare. Tutti devono rispettare quanto convenuto (passeggiata, riposo nella Hall o in qualsiasi altra sala messa a disposizione dall'albergatore, …); Þ All'ora stabilita si raggiunge la propria camera, evitando di fare confusione. Gli altri ospiti potrebbero già riposare; Þ In camera ci si prepara per la notte: si parla sottovoce, si fa attenzione a non rompere le suppellettili, non si esce sui balconi e tanto meno si tenta di scavalcarli, non ci si affaccia dalle finestre, non si esce dalla propria camera per andare a disturbare i vicini, non si effettuano telefonate inutili né con il telefono fisso dell'albergo (le telefonate vanno pagate a parte) né con il proprio cellulare che, dopo mezzanotte, dovrà, obbligatoriamente, essere spento; Þ Evitare di scendere e salire, senza alcun motivo, in ascensore. Altri ospiti dell'albergo, magari anziani, potrebbero, invece, averne bisogno. Ø ALTRI LUOGHI META DELLE VISITE Þ tenere spenti i cellulari; Þ tenere un comportamento corretto (non parlare, non dare fastidio ai compagni, soprattutto non spingere, non toccare oggetti esposti, …); Þ seguire con attenzione le guide o altro personale incaricato di fornire spiegazioni sui luoghi visitati; Þ prendere appunti, scattare foto o fare riprese, quando è permesso; ogni informazione sia scritta sia grafica può essere utile per rielaborare ed appro-fondire, in classe, le conoscenze acquisite che, si ricorda, saranno oggetto di valutazione insieme al comportamento tenuto durante il viaggio; Þ non masticare gomme americane o altri cibi durante la visita; e) rispettare, sempre e ovunque, le norme di buona educazione e le indicazioni che, via via, verranno fornite dagli insegnanti accompagnatori; f) prestare la massima attenzione, soprattutto in luoghi molto frequentati, a non confondersi tra la folla, a non perdere mai di vista i compagni e soprattutto l'insegnante accompagnatore. Nei vari spostamenti, non allontanarsi mai dal gruppo senza l'autorizzazione dell'insegnante accompagnatore. Nel caso in cui si dovesse perdere di vista il proprio gruppo, mantenere la calma e chiamare col proprio cellulare o con un qualsiasi altro apparecchio telefonico (cabina, il telefono di un bar, chiedendo ad un passante (facendo attenzione alla persona) il favore di usare il suo cellulare, … ) l'insegnante accompagnatore o un com-pagno affinché comunichi l'accaduto al docente accompagnatore. Non telefonare mai a casa, si potrebbero provocare falsi allarmismi e inutili preoccupazioni. Se risulta impossibile reperire un telefono, mantenere sempre la calma e rivolgersi a un vigile urbano, a qualsiasi altra forza dell'ordine facilmente raggiungibile e fornire ogni utile indicazione: le proprie generalità, il luogo dove è parcheggiato il pullman, il nome della società di trasporto, il nome dell'albergo, il nome della scuola, … . Art. 6 I Docenti: doveri 1. Connesso con lo svolgimento delle uscite scolastiche è il regime di responsabilità; il personale docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono sul normale svolgimento delle lezioni. Esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa di comportamenti scorretti dei medesimi alunni. 2. I Docenti, inoltre, hanno il dovere: a) di preparare l'uscita con scrupolo, tenendo conto della programmazione didattica/formativa; b) di informare gli alunni: 1. sugli obiettivi didattici/formativi che si vogliono raggiungere con l'uscita; 2. sulla meta; 3. sulle modalità di svolgimento; 4. sul comportamento che devono tenere in ogni momento e in ogni luogo; c) di fornire agli alunni tutte le informazioni possibili - preferibilmente trascritte su un piccolo foglio di carta - che potrebbero risultare utili: 1. numero del cellulare del capogruppo o del docente accompagnatore; 2. quando si va all'estero, ogni utile informazione sull'uso dei cellulari e delle cabine telefoniche; 3. il programma degli spostamenti giornalieri, nome dell'albergo e relativo recapito telefonico, nome della società trasportatrice e relativo recapito telefonico, …); d) di non lasciare mai soli gli alunni; e) di avvisare tempestivamente la famiglia in caso di necessità; f) di dare, giorno per giorno, ogni utile indicazione sul comportamento da tenere in ogni singola circostanza: Art. 7 I Genitori: doveri 1. I genitori hanno il dovere di: a) dopo essere stati informati, esprimere il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio; b) fornire ai docenti-accompagnatori ogni utile informazione riguardo alla salute e a particolari bisogni dei propri figli; c) versare, puntualmente prima della partenza, le quote spettanti. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare, la somma complessiva versata verrà rimborsata dedotta della quota di prenotazione; d) accompagnare puntualmente i propri figli nell'ora e nel luogo stabilito per la partenza; e) comunicare tempestivamente al capogruppo eventuali ritardi o l'impossibilità del proprio figlio a partecipare per sopraggiunti gravi impedimenti; f) richiedere alla scuola il programma dettagliato dell'uscita; g) non telefonare troppo frequentemente ai propri figli, specialmente durante la giornata, quando sono in pieno svolgimento le attività programmate (visite ai musei, a luoghi di interesse archeologico, a centri storici, …). Si consiglia di mettersi in contatto nell'arco di tempo compreso tra le ore 8,00 e le 9,00 e tra le 21,30 e le 22,30; Art. 8 Oneri 1. Le spese di realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, riportate sugli appositi capitoli di bilancio, sono a carico dei partecipanti. 2. Per il versamento delle quote, le famiglie seguiranno le modalità stabilite dal Consiglio d'Istituto. 3. I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 4. All'alunno che non possa partecipare per sopravvenuti gravi impedimenti, verrà rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.; non saranno invece rimborsati gli altri costi (pullman, guide, ...). 5. Deve essere evitata, con opportuni interventi del Dirigente scolastico, l'esclusione di alunni per motivi economici attenendosi ai seguenti criteri: Ø non sono previsti contributi per le uscite il cui costo complessivo non superi € 20,00 salvo situazioni particolari da concordare con il Dirigente; Ø l'Istituto potrà intervenire con un contributo massimo dell'30% del costo complessivo, salvo casi eccezionali da concordare con il Dirigente scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; Ø i genitori che intendono accedere al "fondo di solidarietà" devono presentare richiesta in forma riservata. A tal fine la scuola istituirà il "fondo di solidarietà" con: Þ parte degli interessi bancari; Þ le economie degli scorsi anni; Þ iniziative umanitarie organizzate dalla scuola; Þ una quota tratta dai finanziamenti degli Enti Locali per il Piano per il Dirit-to allo Studio. VISITE GUIDATE Art. 9 Procedure 1. La visita guidata costituisce una normale condizione di lavoro della scolaresca, che si svolge su un territorio ristretto e in un tempo limitato all'orario di servizio o comunque entro la giornata, per cui si richiede una procedura molto più snella: a) all'inizio dell'anno scolastico, viene acquisita un'autorizzazione cumulativa scritta da parte dei genitori; b) tale autorizzazione è valida per tutte le visite guidate dell'intero anno scolasti-co. 2. Per le visite guidate si ritiene opportuno raccomandare un'attenta valutazione in me-rito alla durata del trasporto al fine di "armonizzare" tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria; 3. Sia pure in linea di massima, il programma delle visite guidate dovrà essere discusso con i rappresentanti dei genitori nel primo Consiglio di Classe, di Interclasse e di Sezione. 4. Se l'uscita comporta una modifica dell'orario, l'insegnante deve trovare le necessa-rie sostituzioni e comunicarle al Dirigente Scolastico e/o al Responsabile dell'orario. Sarebbe opportuno che non si ricorresse a ore aggiuntive da retribuire. Quando ciò non è possibile, le ore effettuate in più possono essere recuperate. 5. Acquisita l'autorizzazione cumulativa, la disponibilità del mezzo di trasporto e, ap-portate le dovute modifiche all'orario, l'insegnante, a sua discrezione, può allontanarsi dalla classe dopo aver avvisato il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, uno dei Collaboratori. 6. Per le visite guidate, non programmate ma ritenute estremamente significative, che coinvolgono più classi e che comportano spese superiori ai 500,00 € o per cui si ri-chiede l'uso di un mezzo di trasporto privato occorrono: a) la condivisione di tutti gli insegnanti coinvolti; a) la condivisione dei rappresentanti di Classe, di Interclasse, di Intersezione; b) il consenso e una nuova autorizzazione scritta da parte delle famiglie; c) tutte le altre disposizioni previste dall'art. 4, punti 9,10,11,12, Procedure. 7. Per le uscite, previste nei primi mesi dell'anno scolastico, le delibere degli organi collegiali devono essere acquisite nel corso del precedente anno scolastico. In casi particolari ed eccezionali quali comunicazioni/informazioni tardive, l'autorizzazione può essere data dal Dirigente Scolastico o dalla Giunta. ALTRE NORME Art. 10 Uscite effettuate con altre scuole 1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 275/8 Marzo 1999, le scuole possono associarsi tra di loro per dare vita a varie iniziative. 2. Per la partecipazione di alunni di altre scuole vengono richiesti: 1. l'accettazione da parte del Dirigente Scolastico della scuola-ospite di tutte le norme del presente regolamento; 2. l'assunzione scritta di responsabilità, da parte del Dirigente Scolastico del-la scuola-ospite, sia nei confronti dei propri alunni sia nei confronti dei propri insegnanti accompagnatori, che avrà provveduto a nominare per iscritto; 3. l'assunzione dell'impegno a corrispondere ai propri docenti eventuali tra-sferte e ogni altra incentivazione, se prevista; 4. l'elenco e i relativi documenti di riconoscimento degli alunni; 5. il versamento delle quote di partecipazione degli alunni, precedentemente stabilite con la Referente per i viaggi di istruzione. * * * Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità, in forma sperimentale, nella seduta del Consiglio di Istituto del 12/02/2007. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Polenzani Cristina Prof. Scuri Vincenzo ALLEGATI Riferimenti Normativi La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del: Ø C. M. n. 291 del 1992 Ø C. M. n. 380 del 1995 Ø D.L.vo n.111 del 1995 Ø C. M. 623 del 1996 Ø Legge n. 59 del 1997 Circolare Ministeriale 28 dicembre 1995, n. 380 Oggetto: Gite scolastiche La decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994, che si alle-ga, stabilisce che gli studenti di paesi terzi che legalmente risiedano in uno Stato membro dell' Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione, accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modulo allegato alla decisione sud-detta. Di conseguenza, gli studenti di paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in paesi extracomunitari senza che per loro sia richiesto il visto d' ingresso e senza, quindi, che da parte delle Scuola sia avviata la pro-cedura per la richiesta del visto d' ingresso. IL MINISTRO C.M. 28 dicembre 1995, n. 380.- Gite scolastiche. La Decisione 30 novembre 1994 (Consiglio Unione Europea) che si allega, stabilisce che gli studenti di Paesi terzi che legalmente risiedano in uno Stato membro dell'Unione possono entrare in un altro Stato membro, senza necessità di visto di entrata, se partecipano a viaggi d'istruzione come componenti di un gruppo di allievi di istituto d'istruzione,accompagnato da un insegnante dell'istituto medesimo che presenti un elenco degli alunni che accompagna, redatto sul modulo allegato alla decisione suddetta. Di conseguenza, gli studenti di Paesi extracomunitari che frequentano scuole italiane possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi comunitari senza che per loro sia richiesto il visto d'ingresso e senza, quindi, che da parte delle scuole sia avviata la procedura per la richiesta del visto d'ingresso. Decisione 30 novembre 1994 (Consiglio Unione Europea).- Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro. (94/795/GAI) ALLEGATO Decisione 30 novembre 1994 (Consiglio Unione Europea).- Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K3, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro. (94/795/GAI) Il consiglio dell'Unione europea. Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K3, paragrafo 2, lettera b); vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania; considerato che ai sensi del-l'articolo K1, punto 3, del trattato sull'Unione europea la politica da seguire nei confron-ti dei cittadini dei Paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri; considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle con-dizioni di entrata e circolazione dei cittadini di Paesi terzi nel territorio dagli Stati membri conformemente all'articolo K1, punto 3, lettera a); considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell'Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di Paesi terzi. Decide: Art. 1. 1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se: a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica; b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può pre-sentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato: - che identifichi gli scolari accompagnati; - che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto. c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2. 2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione. Art. 2. L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) alle seguenti condizioni: Ø dev'essere corredato di una fotografia recente di uno scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia; Ø l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso. |
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